Il Tar sblocca i pozzi Calderosa 2 e Calderosa 3, nel territorio di Calvello

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Calvello | sentenza tar

Il Tar sblocca i pozzi Calderosa 2
e Calderosa 3, nel territorio di Calvello

È stata accolta l’impugnativa dell'Eni contro la bocciatura della Soprintendenza

di Ferdinando Moliterni

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

Il Tar di Basilicata, accogliendo il ricorso dell'ENI «sblocca» i due pozzi Calderosa 2 e Calderosa 3 che l'Eni intende realizzare a Calvello. Il Tar ha quindi accolto il ricorso presentato dall'ENI contro il parere della Soprintendenza dei beni paesaggistici e culturali, accogliendo l’istanza cautelare della sospensiva e rinviando l’udienza pubblica al prossimo 18 novembre. Lo si apprende dall'Ordinanza Cautelare n. 71 del 11/6/2015. Come si legge nella sentenza, il Tar si è pronunciato per:

 «l'annullamento del parere negativo, espresso il 31.3. 2015 dal Soprintendente della Basilicata, con riferimento all’istanza di autorizzazione paesaggistica, presentata dall’ENI S.p.a.il 17.12.2012 e successivamente integrata il 28.11.2013, il 12.9. 2014 ed il 6.10.2014, relativa al progetto «Sviluppo Caldarosa», che prevedeva la realizzazione di due nuovi pozzi (Caldarosa 2 e Caldarosa 3) e delle condotte di collegamento alla rete di raccolta esistente».

Dopo tre anni il parere della Soprintendenza era stato negativo. Ma ora di fatto il Tar ha ribaltato le cose in favore di ENI. Inoltre secondo i giudici del Tar la relazione del 31.3. 2015 della Soprintendenza risulta viziata per difetto di motivazione. Nello specifico lo è perchè innanzitutto non è esauriente rispetto alle ragioni per cui ha ritenuto di non condividere le osservazioni inviate dalla ricorrente il 3.1. 2015. In secondo luogo, non indicherebbe i motivi per i quali non può essere condiviso il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per la tutela del Paesaggio. Il Tar inoltre sottolinea come l'ente «non effettua alcuna comparazione tra l’interesse alla tutela del paesaggio e gli interessi pubblici attinenti allo sviluppo delle fonti energetiche e dell’occupazione, comparazione, nella specie, quanto mai necessaria, atteso che la specifica attività della ricorrente è stata qualificata dal legislatore di interesse strategico-nazionale». Infine il Tar contesta alla Soprintendenza la «la violazione del principio dell’obbligo di dissenso costruttivo, desumibile dall’art. 14 quater, comma 1, L.n.241/1990, in quanto la Soprintendenza non ha provveduto ad evidenziare le modifiche progettuali, che avrebbero consentito il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, tenuto anche conto della temporaneità dell’intervento proposto».

Venerdì 12 giugno 2015

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