di Ferdinando Moliterni
La Cassazione ha confermato il verdetto emesso dal Tribunale di Potenza nel 2013, che aveva condannato per il reato di molestie un'impiegata della Asl di Bari, Annamaria D.R.L'articolo è il 660 del codice penale: Molestia o disturbo alle persone. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
La vicenda: Annamaria D.R.aveva fatto tre telefonate anonime, una dall’ufficio le altre due dal suo cellulare, al telefono fisso della moglie (Maria Rosaria) di un collega per raccontarle che lui l'aveva tradita in molte circostanze e continuava a farlo. Annamaria lo sapeva perchè a detta sua, lei stessa era stata amante dell'uomo, che, però, nel periodo delle chiamate, ne aveva una nuova. A parte il numero esiguo delle chiamate, c'è anche il fatto che la loro durata non è affatto breve, sicuramente c'è una conversazione di 28 minuti ed un'altra di 11. Ciò vuol dire che comunque la signora Maria Rosaria, abbia dedicato una certa attenzione alle dichiarazioni dell'anonima interlocutrice. Anche se in un secondo momento decise di presentare una denuncia e richiedere l’acquisizione dei tabulati telefonici per rintracciare l'autrice delle telefonate
CASSAZIONE: I giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto che telefonate in forma anonima, anche solo due o tre volte, per raccontare ad una moglie che il marito le fa le corna, è una condotta biasimevole indipendentemente dalla veridicità o meno dei tradimenti. E fa scattare la condanna per il reato di molestie senza concessione di attenuanti. Ovvero per la Suprema Corte la variante discriminante e valutativa non è la quantità delle chiamate, bensì il loro contenuto. In sintesi il numero ridotto delle telefonate, non rappresenta un dato essenziale per «integrazione del reato» dato che «l’idoneità lesiva delle chiamate risiedeva nel loro contenuto assai grave(rivelazione ad una moglie di ripetute relzioni extraconiugali del marito)» «Oltretutto la natura molesta e petulante delle chiamate viene giustamente ricavata dalla forma anonima delle stesse». Per la Cassazione, inoltre, «con motivazione logica il tribunale ha osservato che la mancata interruzione delle conversazioni non poteva essere interpretato come acquiescenza, tenuto conto delle rivelazioni». «Che i motivi della condotta fossero biasimevoli- prosegue la sentenza 28493 confermando la multa di 400 euro, pena sospesa- è dato insito nello stesso contenuto delle rivelazioni: la presunta amante interveniva pesantemente sulla presunta moglie tradita nel momento in cui il marito aveva, a dir suo, intrapreso altra relazione». Infine ha precisato che «Il dato (dei tradimenti, ndr) non emerge dagli atti e resta del tutto indimostrato».
MORALE: Rivelare alla moglie di un ex amante la propria relazione extraconiugale può far scattare una condanna penale per molestie. E ciò non tanto per aver rivelato i tradimenti, quanto per aver provocato turbamento nella destinataria.
Sabato 4 luglio 2015
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